Avvisi Normativi
- Avvisi Normativi
- Nuova tassazione sulle rendite finanziarie
- I servizi di investimento
- Conti e rapporti dormienti
- Cos'è l'IBAN?
- Contratto sostegno liquidità azioni Banca Sella
- Nuova Definizione di Default
- Obbligazioni della Repubblica Bolivariana del Venezuela
- Che cos'è FATCA
- CRS (Common Reporting Standard)
- DAC6 (Directive on Administrative Cooperation N. 6)
Il gruppo Sella applica le nuove disposizioni europee relative alla Clientela che risulta inadempiente rispetto a un debito contratto con la Banca, in linea con le indicazioni previste da Banca d'Italia ("Nuova Definizione di Default").
In base alle disposizioni normative in tema di antiriciclaggio, non è più consentito il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore ed è necessario estinguere quelli ancora in essere.
Dal 1 gennaio 2019 l'estinzione dei libretti al portatore ancora attivi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 250 a 500 euro (Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 90 - art. 49 comma 12 recante l'Attuazione della direttiva UE 2015/849).
Nel caso in cui sia in possesso di un libretto al portatore, la invitiamo a rivolgersi al personale della succursale.
A partire dal 1° luglio 2014 entra in vigore in Italia, con i primi adempimenti, la Normativa FATCA, attraverso la quale gli Stati Uniti intendono contrastare, con la collaborazione degli intermediari finanziari esteri, l'eventuale evasione fiscale da parte di soggetti statunitensi che operano all'estero.
Dal 1° Luglio 2014 entra in vigore la nuova tassazione sulle rendite finanziarie (Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014).
Consulta i documenti utili alla comprensione dei servizi d'investimento, degli strumenti finanziari e dei rischi ad essi connessi e quindi tali da consentire decisioni consapevoli in materia di investimenti.
La disciplina sugli Abusi di Mercato (cd. Market Abuse), avente la finalità di contrastare l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato finanziario, trova riferimento normativo nel Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (cd. MAR) che ha abrogato la precedente Direttiva Comunitaria in materia (2003/6/CE). Il Regolamento MAR e i relativi Regolamenti Delegati si applicano a decorrere dal 3 luglio 2016.
Trasferimento somme /valori ed estinzione rapporto
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge N. 266 del 23/12/05 (art 1, comma 345) e con il relativo Decreto di applicazione N. 116 del 22/06/07 entrato in vigore 17/08/07 ( G.U . serie generale n. 178 del 02/08/2007) ha disciplinato lo stato giuridico e la...
L'IBAN, International Bank Account Number, è un codice bancario che identifica il conto corrente e la banca. La lunghezza dell'IBAN per l'Italia è fissata in 27 caratteri
Dal 1 gennaio 2008, l'IBAN ha sostituito progressivamente le...
Dal 1° luglio 2014 entra in vigore la nuova tassazione sulle rendite finanziarie (Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014).Di seguito le principali novità introdotte dal 1° Luglio 2014.
Fanno eccezione:
- i titoli di Stato italiani ed equiparati (ad esempio titoli emessi da enti territoriali quali i comuni e da organismi sovranazionali come la BEI) che conservano la tassazione al 12,5%;
- i titoli emessi da Stati esteri compresi nella cosiddetta "white list", elenco di stati e territori che sulla base di convenzioni assicurano un adeguato scambio di informazioni (decreto ministeriale del 4/9/1996 e successive modifiche),ad esempio titoli emessi da Stati Uniti, Germania, Francia ecc., che conservano la tassazione al 12,5%;
- i fondi pensione e PIP (piani individuali pensionistici) la cui aliquota, per il solo 2014, passa dall'11% all'11.5%.
- accreditare il conto dell'importo derivante dall'applicazione della nuova aliquota del 26%;
- addebitare l'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 20%.
Tale operazione viene effettuata per consentire la corretta applicazione della tassazione al 26% solo a partire dal 1° luglio.
Esempio: obbligazione con cedola semestrale con godimento 01/04/2014 e 01/10/2014
1° fase: sugli interessi maturati dal 01/04/2014 al 30/06/2014 a luglio verrà accreditata l'imposta del 26% ed addebitata l'imposta del 20%;
2° fase: su tutti gli interessi maturati dal 01/04/2014 al 01/10/2014, alla data di godimento della cedola, verrà addebitata l'imposta del 26%.
Anche per i fondi comuni di investimento, le sicav, gli etf e le polizze assicurative l'aliquota di tassazione passa al 26%, limitatamente ai redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014. I redditi maturati prima di questa data continueranno a essere tassati al 20%. Se al loro interno sono presenti titoli soggetti all'aliquota del 12,5%, viene comunque mantenuta la riduzione della base imponibile per tenere conto della minore tassazione applicata a questi strumenti.
In caso di minusvalenze realizzate fino al 30 giugno 2014 queste potranno essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 limitatamente al 76,92% del loro valore, mentre in caso di minusvalenze realizzate prima del 1° gennaio 2012 potranno essere utilizzate per la compensazione per il 48,08%. Questa diminuzione della percentuale è stata prevista dalla legge per rendere omogeneo il valore delle minusvalenze realizzate in periodi in cui erano applicate aliquote diverse (12,5% fino al 31/12/2011, 20% dal 01/01/2012 fino al 30/06/2014) con il valore delle minusvalenze che si genereranno dal 1° luglio 2014.
E' prevista la facoltà di allineare il valore fiscale di carico degli strumenti finanziari presenti in portafoglio al 30 giugno 2014 ai prezzi/valori di mercato in tale data (affrancamento). L'opzione per l'affrancamento non comporta la vendita materiale degli strumenti finanziari e l'accredito del controvalore, ma produce gli stessi effetti fiscali, consentendo di beneficiare ancora della tassazione del 20% sugli eventuali risultati positivi. Le eventuali minusvalenze saranno invece utilizzabili per compensare future plusvalenze nei limiti del 76,92% del loro ammontare.
Di seguito un esempio:
Quantità titolo posseduto al 30 Giugno 2014 |
Valore fiscale di carico del titolo |
Valore al 30 Giugno 2014 |
Plusvalenza (¿) |
Imposta sostitutiva (¿) |
Nuovo valore fiscale del titolo dopo l'affrancamento |
100 |
5 |
7 |
200 |
40 (20% di 200 ¿) |
7 |
L'opzione per l'affrancamento potrà essere esercitata rivolgendosi alla Succursale di riferimento entro il 30 settembre 2014. Tale opzione avrà efficacia per tutti gli strumenti finanziari (ad eccezione dei titoli di Stato italiani, dei titoli dei Paesi "white list" e degli OICR) inclusi nel medesimo rapporto alla data del 30 giugno 2014 ed ancora detenuti alla data di esercizio dell'opzione. In caso di risultati positivi provvederemo ad addebitare sul conto la tassazione del 20%.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge N. 266 del 23/12/05 (art 1, comma 345) e con il relativo Decreto di applicazione N. 116 del 22/06/07 entrato in vigore 17/08/07 ( G.U . serie generale n. 178 del 02/08/2007) ha disciplinato lo stato giuridico e la destinazione dei cosiddetti "rapporti dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto finanziario ed assicurativo.
Rientrano nel campo di applicazione del regolamento i seguenti rapporti contrattuali:
- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (es. conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito)
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione
- contratto di assicurazione di cui all'art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr.209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata
- assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (3 anni dalla data di emissione)
per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione né a debito, né a credito ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari (sono esclusi i rapporti con valore fino a 100 euro).
Di conseguenza le somme "dormienti" confluiranno in un apposito Fondo gestito da una Commissione appositamente nominata con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze.
Le Banche sono tenute ad avvisare i propri Clienti titolari di un rapporto dormiente mediante invio di una raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto se il rapporto è nominativo e pubblicando l'elenco presso le proprie filiali e sul sito internet in caso di rapporti al portatore.
Il titolare di un deposito dormiente o un suo delegato regolarmente registrato dovrà entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata per i depositi nominativi, o dalla data di esposizione del presente avviso per i depositi al portatore, effettuare almeno un'operazione dispositiva o un movimento. A titolo esemplificativo interrompono la dormienza: un versamento, un prelievo, una disposizione di pagamento oppure le richieste di continuazione del rapporto.
Le richieste sono da inviare per iscritto, possibilmente tramite raccomandata, alla filiale di competenza e a questo indirizzo: gruppo Sella - Area Banking, Piazza Gaudenzio Sella n. 1 - 13900 Biella
Non interrompono la dormienza tutte le operazioni non disposte dal titolare o da suo delegato quali ad esempio il bonifico effettuato da un terzo.
Nel caso in cui il rapporto dormiente non venga movimentato si provvederà alla chiusura d'Ufficio del rapporto ed al trasferimento delle somme e dei valori al Fondo nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
- Consulta l'elenco dei Rapporti al portatore dormienti rilevati al 31/05/2024
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2023
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2022
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2021
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2020
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2019
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2018
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2017
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2016
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2015
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2014
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2013
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2012
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2011
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2010
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/5/2009
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2023
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2022
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2021
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2020
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2019
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2016
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2014
- Consulta l'elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2013
L'IBAN, International Bank Account Number, è un codice bancario che identifica il conto corrente e la banca. La lunghezza dell'IBAN per l'Italia è fissata in 27 caratteri:
Descrizione | Cod Paese | Cin Int. | Cin Naz. | Abi | Cab | Conto |
Esempio | IT | 11 | X | 03268 | 10001 | 100000000000 |
Descrizione | 2 lettere che indicano la nazione (IT per l'Italia) | 2 caratteri numerici di controllo internazionale | 1 carattere alfabetico di controllo nazionale | 5 cifre che identificano la banca | 5 cifre che identificano la succursale della banca | 12 caratteri alfanumerici che identificano il conto del beneficiario (anteporre eventualmente al numero di conto gli zeri necessari fino al raggiungimento di 12 caratteri) |
Dal 1 gennaio 2008, l'IBAN ha sostituito progressivamente le tradizionali coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto corrente).
Dal 30 Giugno 2008 l'IBAN sarà obbligatorio e per i bonifici con il codice IBAN errato, incompleto o assente la banca del beneficiario applicherà alla banca dell'ordinante una commissione aggiuntiva di 1 Euro; al verificarsi di questi casi ci vedremo costretti a recuperare tale commissione sull'ordinante il bonifico. Le evidenziamo che, anche in caso di codice IBAN errato, incompleto o assente, non recupereremo alcuna commissione aggiuntiva sia per bonifici disposti tra banche del gruppo Sella sia per gli ordini permanenti di bonifico disposti a favore di banche non facenti parte del Gruppo.
È possibile recuperare il codice IBAN (costituito da 27 caratteri) all'interno dell'estratto conto oppure, per chi usa l'Internet Banking, nella sezione Informazioni/Coordinate Bancarie.
Fare un Bonifico: per effettuare un bonifico basta acquisire il Codice IBAN dei conti correnti dei beneficiari, richiedendolo direttamente ai soggetti destinatari del bonifico che si intende effettuare.
Ricevere un Bonifico: in questo caso il cliente dovrà comunicare il codice IBAN relativo al proprio conto a chi deve eseguire il bonifico a suo favore, ivi inclusi operatori economici ed imprese.
I datori di lavoro della Pubblica Amministrazione e degli Enti pensionistici acquisiranno il Codice IBAN direttamente dalla Banca di riferimento, senza perciò alcun onere o disagio per i beneficiari dei pagamenti.
Anche le aziende del Settore Privato saranno in grado di provvedere autonomamente.
Vi suggeriamo comunque di verificare con il datore di lavoro.
A partire dal 28 gennario 2008, avrà inizio la migrazione a SEPA, acronimo di Single Euro Payments Area (Area unica di pagamenti in Europa).
SEPA è un obiettivo posto dall'Unione Europea per la creazione di un mercato unico dei pagamenti, all'interno del quale si potranno effettuare transazioni agli stessi costi e con modalità analoghe a quelle che attualmente vengono utilizzate all'interno dei confini nazionali.
Il progetto consentirà a cittadini, imprese ed enti pubblici e privati, indipendentemente da dove si trovano in Europa, di effettuare e ricevere pagamenti in euro, disporre incassi commerciali e utilizzare carte di pagamento con condizioni di base, diritti e obblighi omogenei nei vari Paesi.
Sul piano operativo sono tre i principali strumenti di pagamento coinvolti nell'obiettivo SEPA:
- Bonifici
- Incassi
- Carte di pagamento
Nell'area unica dei pagamenti i servizi che vengono utilizzati abitualmente (bonifici, carte di credito e Pagobancomat, domiciliazione delle utenze, etc.) perderanno la loro natura nazionale e verranno portati su una piattaforma intra-europea, con caratteristiche omogenee.
SEPA include 31 paesi:
- I paesi EURO (Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Austria, Italia, Slovenia, Spagna, Portogallo, Grecia e, da gennaio 2008, anche Cipro e Malta).
- I paesi che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania).
- Altri Paesi (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Il gruppo Sella applica le nuove disposizioni europee relative alla Clientela che risulta inadempiente rispetto a un debito contratto con la Banca, in linea con le indicazioni previste da Banca d'Italia ("Nuova Definizione di Default").
- EBA/GL/2016/07 - "Linee guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n.575/2013";
- EBA/RTS/2016/06 - "Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" recepite con il Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.
In particolare la normativa definisce due criteri, che possono verificarsi singolarmente o in concomitanza, per considerare un Cliente in "default" (insolvenza):
- criterio oggettivo: rata scaduta / sconfinamento per 90 giorni, oltre le soglie di rilevazione;
- criterio soggettivo: valutazione del Cliente circa la possibilità di adempiere al pagamento, se non con il ricorso ad azioni straordinarie.
Classificazione in default | Il Cliente viene classificato in default nel caso di rata scaduta/sconfinamento superiore a 90 giorni e in presenza dei seguenti fattori:
|
---|---|
Compensazione dei crediti e rinegoziazione | La classificazione in default di un Cliente è univoca per tutte le società del gruppo bancario; non è possibile compensare la rata scaduta/sconfinamento con liquidità derivante da altri crediti. Un Cliente al quale viene concessa una rinegoziazione contrattuale per favorire il rimborso del debito, è classificato in default qualora, tra le condizioni precedenti e successive alla modifica contrattuale, si registra una differenza tra i flussi finanziari superiore all'1%. |
Estensione dello stato di default per i crediti cointestati | In caso di classificazione in default per un credito intestato a due o più Clienti (per esempio i finanziamenti cointestati), la classificazione in default si estende a tutti i rapporti della cointestazione e a quelli dei singoli intestatari. Il default di un singolo Cliente, invece, non si estende automaticamente a eventuali cointestazioni. |
Uscita dalla classificazione in default | Devono trascorrere almeno 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per la classificazione in default. |
I criteri per la classificazione in default sono quindi più stringenti, per questo motivo è importante evitare gli sconfinamenti e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso la Banca.
Il personale della Succursale è a completa disposizione per maggiori informazioni e per individuare la soluzione più adatta alle esigenze della Clientela.
Aggiornamento: è stata prorogata al 13 dicembre 2020 la possibilità di aderire all'offerta, come indicato di seguito e sul sito internet dell'emittente.
Il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, le società Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) e la Corporacion Eléctrica Nacional S.A. hanno proposto ai titolari delle obbligazioni emesse l'interruzione dei termini di prescrizione non oltre il 31 dicembre 2025, a condizione che, per lo stesso periodo, l'obbligazionista sospenda o non faccia valere i propri crediti e/o eventuali procedimenti legali avviati per la riscossione degli importi derivanti dai titoli.
L'accordo sarà efficace e vincolante per gli obbligazionisti nel caso in cui sia pervenuta l'accettazione scritta degli obbligazionisti che complessivamente rappresentino almeno il 75% del capitale relativo a tali titoli, entro la mezzanotte (ora di Caracas) del 13 dicembre 2020.
Precisiamo che questa informativa non rappresenta una proposta di adesione. La facoltà di procedere o meno costituisce una scelta individuale per ciascun titolare con le modalità previste dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Di seguito riportiamo il riferimento al sito internet e i documenti ufficiali degli emittenti, da consultare con attenzione prima di aderire e le istruzioni per formalizzare l'eventuale accettazione dell'accordo proposto.
- http://www.oncp.gob.ve/
- Accordo di interruzione prescrizione
- Comunicato in inglese
- Accordo di interruzione delle obbligazioni
La informiamo che questa comunicazione non costituisce in alcun modo consulenza in materia di investimenti o di altro tipo, né una forma di offerta al pubblico o un messaggio pubblicitario.
La Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è stata emanata il 18 marzo 2010 dal governo USA allo scopo di contrastare, con la collaborazione degli intermediari finanziari esteri, l'evasione fiscale da parte di soggetti statunitensi che operano all'estero.
FATCA richiede alle Istituzioni Finanziarie non statunitensi (Foreign Financial Institutions - FFI) di sottoscrivere un contratto (FATCA Agreement) direttamente con l'Autorità Fiscale statunitense (Internal Revenue Service - IRS), impegnandosi a identificare la propria Clientela secondo specifici criteri e a comunicare all'IRS informazioni anagrafiche e patrimoniali relative ai soggetti identificati come "US Person" e, in forma aggregata, ai soggetti non identificati/non aderenti a FATCA.
Molti Paesi, fra cui l'Italia, nel corso del 2012 si sono attivati per sottoscrivere un Accordo Intergovernativo (InterGovernmental Agreement - IGA) con gli USA allo scopo di recepire FATCA nella normativa domestica, semplificandone l'applicazione. Nel caso dell'Italia, a conclusione del negoziato con gli Stati Uniti, in data 10 gennaio 2014, il MEF (Ministero Economia e Finanze) e l'Ambasciatore degli USA in Italia hanno firmato l'accordo intergovernativo per l'attuazione della normativa nel nostro paese.
In questo scenario, quindi, le Istituzioni Finanziarie in Italia non dovranno sottoscrivere accordi diretti con IRS, bensì saranno chiamate ad adeguarsi alla legge italiana in base ai tempi e alle modalità contenute all'interno dei decreti attuativi che saranno pubblicati (e che recepiranno presumibilmente nella quasi totalità quanto già contenuto all'interno dell'accordo intergovernativo). IRS ha tra le altre cose predisposto un registro mondiale all'interno del quale dovranno iscriversi tutti gli istituti finanziari del mondo che rientrano nel perimetro di applicazione della normativa FATCA, entro la fine del 2014. Ogni istituto finanziario avrà così un proprio identificativo univoco mondiale (GIIN).
Per il dettaglio sui paesi che hanno sottoscritto un accordo intergovernativo con gli Stati Uniti (IGA - InterGovernmental Agreement) e per il contenuto dell'accordo controfirmato tra Italia e Stati uniti il 10/01/2014, si può far riferimento alla sezione FATCA del Dipartimento del Tesoro Statunitense (U.S. Department of the Treasury) in continuo aggiornamento. In merito ai decreti attuativi pubblicati in Italia, questi sono disponibili sul portale del MEF, su cui sono stati pubblicati con il passaggio in gazzetta ufficiale.
Con l'entrata in vigore della normativa (01/07/2014), le Istituzioni Finanziarie si sono organizzate per, tra le altre cose:
- Identificare correttamente e in modo completo tutti i nuovi Clienti che aprono rapporti rilevanti ai fini FATCA, grazie all'adeguamento di procedure e processi di accettazione della Clientela e apertura rapporti.
- Individuare eventuali soggetti statunitensi all'interno della Clientela già acquisita (Clienti preesistenti - persone fisiche e persone giuridiche) in base ad uno specifico insieme di indizi ricercabili all'interno dei propri archivi elettronici, e avviare contestualmente una verifica sulle informazioni a disposizione (Due Diligence) al fine di confutare o confermare lo status statunitense (US Person).
- Individuare tra i propri Clienti (persone fisiche e persone giuridiche) i soggetti aventi un patrimonio uguale o superiore a 1.000.000 $, e avviare contestualmente una verifica rafforzata sulle informazioni a disposizione, in carico ai responsabili della relazione con il Cliente.
- Inviare all'Agenzia delle Entrate, a partire da aprile 2015, un flusso di segnalazione contenenti dati anagrafici e patrimoniali dei propri Clienti statunitensi, in base a regole, contenuti e formato disposti dall'autorità fiscale italiana.
Come detto precedentemente, la normativa FATCA prevede che la FFI (banca o altro istituto finanziario) identifichi la Clientela statunitense, e la classifichi in base al valore del patrimonio detenuto all'interno dei conti dell'istituto. Di seguito si indicano in estrema sintesi le indicazioni da seguire nel caso in cui si tratti di Clientela preesistente piuttosto che di un nuovo Cliente:
- Clientela preesistente (acquisita prima dell'entrata in vigore della normativa - entro il 30/06/2014): la Clientela preesistente viene suddivisa in High Value Account o Low Value Account in base al valore del patrimonio del Cliente presso i conti dell'istituto.
High Value Accont (Clienti con conti di importo rilevante)
I soggetti che posseggono sui propri conti un valore pari o superiore a 1.000.000 $, vengono classificati con il termine di High Value Account. Su questi soggetti l'Istituto è tenuto a verificare le informazioni mediante una verifica "una tantum", detta "rafforzata", che aggiunge alla ricerca sugli archivi informatici, in casi specifici, anche la redazione di un dossier cartaceo analitico in cui raccogliere informazioni risalenti fino a 5 anni antecedenti il rapporto. Successivamente a questa fase, è prevista una attestazione periodica annuale, in carico al responsabile della relazione con quel Cliente, nella quale si certifica di escludere eventuali elementi che possano far presumere lo status di cittadino USA.
Low Value Account (Clienti con conti di importo non rilevante)
Per quel che riguarda l'insieme dei Clienti preesistenti che hanno sui propri conti un valore minore di 1.000.000 $, vengono analizzati e presi in esame solo quelli che hanno, tra le informazioni anagrafiche, eventuali indizi da cui si possa presumere una cittadinanza statunitense non dichiarata in modo esplicito. Su questo piccolo sottoinsieme della Clientela sarà avviata, come detto precedentemente, una fase di verifica rafforzata (in inglese Due Diligence). - Nuova Clientela (acquisita dopo l'entrata in vigore della normativa - a partire dal 01/07/2014): La nuova Clientela sarà censita sulla base delle attuali normative antiriciclaggio di adeguata verifica, a cui sarà aggiunta una certificazione e/o autocertificazione di residenza fiscale. Non è prevista per la nuova Clientela la classificazione High o Low Value Account. E' previsto in ogni caso un controllo annuale, in carico al responsabile della relazione con il Cliente, che intercetti eventi specifici che possano avere causato la variazione del suo status di cittadinanza statunitense ("change of circumstances").
La Legge n. 95/2015 ha introdotto nell'ordinamento italiano la Normativa FATCA. Uno dei cardini collegati alla corretta identificazione della Clientela da parte delle istituzioni finanziarie (es. la Banca) è fondato sul recupero del cosiddetto identificativo fiscale. Nel caso di soggetti nati in USA, questo identificativo coincide con il codice di sicurezza sociale (SSN - Social Security Number). L'identificativo fiscale (TIN - Tax Identification Number) è anche rilasciato, tra gli altri, ai soggetti che avviino una attività in territorio USA, per gestire il rapporto con l'equivalente locale dell'Agenzia delle Entrate.
La Legge n. 95 prevede che, in caso di assenza di questo codice, l'istituzione finanziaria non possa finalizzare la relazione commerciale. In caso di relazioni già avviate, la Legge impone il recupero di questa informazione presso il Cliente, e la potenziale chiusura della relazione in essere nel caso questo dato non sia fornito.
Il dettaglio sugli obblighi in essere, su come ottemperare e le indicazioni operative utili per il recupero dell'identificativo fiscale statunitense sono disponibili collegandosi al sito realizzato specificamente dall'amministrazione USA.
Lo standard OCSE, definito Common Reporting Standard (CRS), prevede, al pari di FATCA, lo scambio automatico annuale tra Autorità Fiscali di informazioni fornite dalle Istituzioni Finanziarie di ciascun paese. L'impatto del CRS è esteso a numerosi paesi e più di 90 i paesi si sono già formalmente impegnati ad implementare il sistema di scambio automatico delle informazioni in relazione ai clienti persone fisiche ed entità fiscalmente residenti all'estero; oltre 50 paesi, tra cui l'Italia attiveranno gli obblighi CRS a partire dal 1° gennaio 2016.
Nel contesto italiano, i primi obblighi CRS sono contenuti nella legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'accordo intergovernativo stipulato dall'Italia e gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014; le Istituzioni Finanziarie italiane pertanto sono chiamate ad adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa locale.
L'impatto del CRS è esteso a numerosi paesi e più di 90 i paesi si sono già formalmente impegnati ad implementare il sistema di scambio automatico delle informazioni in relazione ai clienti persone fisiche ed entità fiscalmente residenti all'estero; oltre 50 paesi, tra cui l'Italia attiveranno gli obblighi CRS a partire dal 1° gennaio 2016.
Nel contesto italiano, i primi obblighi CRS sono contenuti nella legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'accordo intergovernativo stipulato dall'Italia e gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014; le Istituzioni Finanziarie italiane pertanto sono chiamate ad adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa locale.
All'entrata in vigore della normativa (1° gennaio 2016) le Istituzioni Finanziarie dovranno essere pronte a:
- Identificare correttamente i nuovi clienti (ovverosia clienti entrati in relazione a partire dal 1° gennaio 2016) persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche (entità) che aprono rapporti rilevanti ai fini CRS (financial account di seguito anche "conti"), attraverso l'adeguamento delle procedure e dei processi di accettazione della clientela e apertura rapporti con l'obiettivo di identificare i soggetti fiscalmente residenti all'estero;
- Attivare specifiche attività di due diligence in relazione ai clienti preesistenti (ovverosia clienti preesistenti alla data del 31 dicembre 2015) al fine di individuare eventuali soggetti fiscalmente residenti all'estero in base:
- ad uno specifico insieme di indizi (indicia) ricercabili all'interno dei propri archivi elettronici al fine di confutare o confermare lo status di cliente fiscalmente residente all'estero (Lower Value Account);
- ad una verifica rafforzata sulle informazioni a disposizione, in carico ai responsabili della relazione con il cliente per i soggetti aventi un patrimonio uguale o superiore a 1.000.000,00 $ (High Value Account)
- Inviare all'Agenzia delle Entrate, a partire dal 2017, un flusso di segnalazione contenente dati anagrafici e patrimoniali dei propri clienti fiscalmente residenti all'estero, in base a regole, contenuti e formato che saranno disposti tempo per tempo dall'autorità fiscale italiana.
- Clientela preesistente (acquisita prima dell'entrata in vigore della normativa - entro il 31/12/2015). La clientela preesistente viene suddivisa in High Value Account o Low Value Account in base al valore del patrimonio del cliente presso i conti dell'istituzione finanziaria.
- High Value Account (clienti con conti di importo rilevante) i clienti titolari di financial account con un valore pari o superiore a 1.000.000,00 $, vengono classificati con il termine di High Value Account. Su tali soggetti l'Istituzione Finanziaria è tenuta a verificare le informazioni mediante una verifica "rafforzata", che aggiunge alla ricerca degli indicia sugli archivi informatici:
- una ricerca degli indicia nei dossier cartacei relativi al cliente
- un'attestazione da parte del responsabile della relazione nella quale il responsabile del rapporto certifica eventuali elementi che possano far presumere lo status di cliente fiscalmente residente all'estero, sulla base della propria conoscenza.
- Lower Value Account (clienti con conti di importo non rilevante)
Per quel che riguarda l'insieme dei clienti preesistenti titolari di conti un valore minore di 1.000.000,00 $, vengono analizzati e presi in esame solo quelli che hanno, tra le informazioni anagrafiche, eventuali indizi che possono far presumere una residenza fiscale estera (es. indirizzo di residenza estero, indirizzo di corrispondenza estero). Su questo piccolo sottoinsieme della clientela sarà avviata, come detto precedentemente, una fase di contatto del cliente affinché questo possa confermare o confutare la rilevazione dell'indicia e dichiarare la propria residenza fiscale estera.
- High Value Account (clienti con conti di importo rilevante) i clienti titolari di financial account con un valore pari o superiore a 1.000.000,00 $, vengono classificati con il termine di High Value Account. Su tali soggetti l'Istituzione Finanziaria è tenuta a verificare le informazioni mediante una verifica "rafforzata", che aggiunge alla ricerca degli indicia sugli archivi informatici:
- Nuova clientela (acquisita dopo l'entrata in vigore della normativa - a partire dal 1° gennaio 2016)
La nuova clientela sarà censita sulla base delle attuali normative antiriciclaggio di adeguata verifica, a cui sarà aggiunta una certificazione e/o autocertificazione di residenza fiscale. Non è prevista per la nuova clientela la classificazione High Value Account o Lower Value account tuttavia, allo stato attuale della normativa, è previsto un controllo annuale, in carico al responsabile del rapporto, che certifica eventuali specificità che, sulla base della propria conoscenza, possano avere causato la variazione dello status di residenza fiscale del cliente ("change in circustances").
Nel 2018 l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha pubblicato il documento "Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures" allo scopo di rafforzare lo scambio di informazioni fiscali per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale internazionale. Questo documento rientra negli ambiti delle 15 Azioni del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting: progetto per il contrasto all'evasione fiscale internazionale) del 2013.
Le linee guida proposte dall'OCSE hanno ispirato la Direttiva dell'Unione Europea 2018/822, entrata in vigore il 25 giugno 2018, adottata poi in Italia con il DLgs n. 100 del 30/7/2020, pubblicato in GU in data 11/8/2020.
DAC6 introduce uno scambio di informazioni che ha lo scopo di far emergere meccanismi transfrontalieri finalizzati a una pianificazione fiscale aggressiva e a un aggiramento degli scambi automatici di informazioni già attivi tra giurisdizioni diverse (in particolare CRS - dati su non residenti).
Lo scambio di informazioni riguarda intermediari finanziari ma anche professionisti (legali, fiscalisti, notai), consulenti finanziari, fino al Cliente/Contribuente finale. È finalizzato a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale internazionale, messe in atto attraverso «meccanismi» transfrontalieri:
- di pianificazione fiscale "potenzialmente aggressiva";
- volti ad eludere la segnalazione CRS (scambio di dati patrimoniali/reddituali di soggetti non residenti);
- volti ad evitare l'identificazione del titolare effettivo.
Oltre alla componente transfrontaliera, deve essere presente anche un cosiddetto «elemento distintivo» (cd «hallmark»), ovvero "un indice di rischio di elusione o evasione fiscale". La Norma elenca nell'All. 1 una lista di questi elementi. La maggior parte di questi elementi distintivi hanno come presupposto l'ottenimento, dall'attuazione del meccanismo, di un vantaggio fiscale che risulti superiore alla somma dei vantaggi di natura extra-fiscale.
Decreto Ministeriale del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), del 17 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DLgs n. 100 del 30/7/2020, che recepisce in Italia DAC6. Si applica retroattivamente dal 25/6/2018, in linea con i requisiti della Direttiva. A questo si aggiunge il Provvedimento del Direttore di Agenzia delle Entrate del 26/11/2020, recante le modalità di invio delle segnalazioni.
Obiettivo della normativa è la segnalazione da parte di intermediari e contribuenti dei meccanismi transfrontalieri che presentano un elemento di rischio di elusione o evasione fiscale.
La Norma qualifica come meccanismo transfrontaliero uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione;
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attività;
- lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo".
Il meccanismo transfrontaliero per essere realizzato prevede il coinvolgimento dei partecipanti in uno dei ruoli che tipicamente lo caratterizzano, ovvero:
- contribuente (colui che ottiene il vantaggio o per il quale è stato realizzato il meccanismo);
- promoter (colui che crea e promuove il meccanismo e ne ha piena conoscenza);
- service provider (colui che si limita a fornire un'attività o un servizio necessario per la realizzazione del meccanismo).
L'intervento della banca, normalmente coinvolta come "service provider", non deve essere limitato a una semplice fornitura ordinaria di un servizio finanziario, ma deve prevedere un avanzato grado di competenza e conoscenza specifica del meccanismo.
Le segnalazioni trasmesse alle autorità fiscali domestiche saranno poi da quest'ultime consolidate in una base dati condivisa con le autorità fiscali dei Paesi europei e degli altri Paesi aderenti.
L'intermediario ha l'obbligo di comunicare all'autorità fiscale, a partire dall'1/1/2021, il meccanismo con alcuni dati qualificanti entro 30gg dal momento di sua prima attuazione, pena l'irrogazione di sanzioni. Sono inoltre previsti un recupero retroattivo (al 2018) di operazioni da valutare secondo i principi DAC6 da inviare massivamente (in due fasi: operazioni del periodo 1/7 - 31/12/2020 da segnalare entro il 31/1/2021, operazioni del periodo 25/6/2018 - 30/6/2020 da segnalare entro il 28/2/2021), e comunicazioni trimestrali su meccanismi commerciabili messi in opera. Sono commerciabili quei meccanismi transfrontalieri che possono essere resi disponibili a una pluralità di contribuenti senza sostanziali modifiche.