Emir

Regolamento (UE) n.648/2012 (c.d.EMIR) - Art. 38 comma 1- Trasparenza

Il 16 Agosto 2012 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. Emir). Tra i requisiti di trasparenza introdotti dal Regolamento, l'art.38, comma 1 prevede l'obbligo di rendere pubblici i prezzi e le commissioni applicate dalle controparti centrali autorizzate (CCP) e dai loro aderenti diretti in relazione ai servizi di clearing forniti ai clienti.
Banca Sella Holding S.p.A., in qualità di Partecipante Diretto a Cassa di Compensazione e Garanzia ("Euronext Clearing"), è tenuta al rispetto di tale disposizione. A tal proposito, si precisa che Banca Sella Holding applica, in relazione ai servizi di Negoziazione / Raccolta Ordini, e al connesso servizio di clearing, esclusivamente le commissioni di negoziazione previste dagli accordi contrattuali in essere con la propria clientela. A fronte di tali commissioni, la banca sostiene tutti i costi necessari all'espletamento dei servizi sopra indicati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

  • i costi applicati dalle sedi di esecuzione
  • i costi applicati da intermediari negoziatori
  • i costi relativi all'infrastruttura tecnologica utilizzata per la raccolta degli ordini e la relativa trasmissione
  • i costi applicati dalle CCP

Per quanto riguarda questi ultimi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 38 comma 1 del Regolamento Emir, si riporta di seguito il link alla pagina del sito di Euronext dedicata al post trade, attraverso la cui sezione "Membership" si raggiunge il dettaglio dei corrispettivi per i servizi di CCP.

Euronext post-trade
Corrispettivi servizi CCP attualmente in vigore